Giudizio di idoneità

D.Lgs. 81/08 Art. 41,comma 6 - Il giudizio di idoneità alla mansione specifica

Sulla base dei risultati degli accertamenti medici previsti in corso di sorveglianza sanitaria, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 6):

Idoneità alla mansione specifica

  • All’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo.

Idoneità alla mansione specifica con prescrizioni:

  • Quando l’esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, in alcuni lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, ad es. mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale specifici (DPI).

Idoneità parziale,temporanea o permanente

Idoneità alla mansione specifica con limitazioni:

  • Quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione.

Inidoneità,temporanea o permanente

  • Determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa.
  • Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità (art.41, comma 7).

Del giudizio di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Ricevuto il giudizio dal medico competente è ammesso il ricorso (entro trenta giorni dalla data di comunicazione) all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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