Associati in partecipazione: gli obblighi dell'associante in materia di sicurezza sul lavoro

Nel corso degli ultimi anni si è fatto sempre più ricorso alla figura dell’associato in partecipazione ex art. 2549, Cod. Civ., per lo svolgimento di alcune attività lavorative all’interno delle aziende. Ma quali sono gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti per questo tipo di figura? Per rispondere a tale domanda è necessario andare a vedere cosa dice la normativa, cercando di fornire una linea interpretativa la più corretta possibile.

Fino al 2008 gli associati in partecipazione non rientravano nel campo di applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e quindi per i datori di lavoro non vi era alcun obbligo nei loro confronti. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.s.m. (D.Lgs. 106/09) la situazione è però radicalmente cambiata. L’articolo 2 comma 1 lettera a) del Decreto definisce come lavoratore colui che «indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato». Non è quindi la tipologia contrattuale che contraddistingue il lavoratore bensì lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa all’interno di un contesto professionale, gestito da un datore di lavoro. Ciò fa sì che una serie di figure, che prima non erano riconducibili alla definizione di lavoratore, siano equiparate ad esso. E tra queste rientrano anche gli associati in partecipazione: «al lavoratore così definito è equiparato l’associato in partecipazione di cui all’art. 2459 c.c.» (D.Lgs. 81/08. art. 2 co. 1 lett. a)). Essendo, dunque, equiparato al lavoratore, l’associato in partecipazione deve essere tutelato in merito alla propria salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro “associante” è, pertanto, obbligato a:

  • Garantire all’associato l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, qualora prestatore di opera manuale o di sovrintendenza di lavoro altrui (pronuncia Corte Costituzionale n. 332 del 15 luglio 1992);
  • includere gli associati nella Valutazione dei Rischi, soprattutto per quanto riguarda l’eventuale esposizione a sostanze pericolose o cancerogene;
  • garantire all’associato la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • provvedere alla formazione ed all’informazione degli associati;
  • fornire agli associati adeguati mezzi di protezione dai rischi a cui sono esposti.

Questi obblighi sono validi anche nei confronti di eventuali dipendenti, soci, o collaboratori degli associati, purché la struttura organizzativa dell’azienda associata sia molto semplice e costituita da pochissimi soggetti.

Naturalmente ci possono essere delle eccezioni che si riassumono fondamentalmente nei seguenti due casi:

  • una singola impresa gestita in regime di associazione in partecipazione, con associati dotati di autonomia organizzativa e con potere decisionale e di spesa;
  • azienda associata dotata di organizzazione complessa ed in grado di gestire l’attività aziendale, o parte di essa, in completa autonomia.

In entrambi i casi il datore di lavoro “associante” non ha alcun obbligo in quanto l’equiparazione con i propri lavoratori cessa di esistere.

Ti piace questa pagina? Condividila su Facebook!

Alcuni dei nostri clienti