Corso sicurezza lavoratori-Formazione, termini e scadenze

 

Provvedere alla formazione dei lavoratori è uno degli obblighi fondamentali, previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ma entro quanto il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori? Come da normativa vigente, la formazione deve avvenire entro al 60 giorni dall’assunzione. Per comprendere quali sono i termini, entro cui il datore di lavoro deve provvedere a far frequentare i corsi formazione sicurezza ai propri lavoratori, si faccia riferimento alla normativa riprotata:

La formazione dei lavoratori è regolamentata essenzialmente da due norme il D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di formare i propri lavoratori nel comma 1 dell’articolo 37, definendo a grandi linee anche quali sono gli argomenti, che devono essere trattati nei corsi formazione sicurezza:

  • Concetti di rischio e pericolo, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • Rischi riferiti alle mansioni svolte ed ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda la tempistica di svolgimento dei corsi formazione sicurezza, l’articolo 37 comma 4 specifica che la formazione deve avvenire:

  • Alla costituzione del rapporto di lavoro;
  • In occasione del cambiamento di mansione;
  • Nel caso in cui vengano introdotte nel ciclo produttivo nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze o preparati pericolosi.

 

Quando la formazione dei lavoratori è obbligatoria

Ma tutte le aziende sono obbligate a formare i lavoratori in materia di sicurezza? La risposta è sì: gli obblighi di formare il personale riguarda tutte le imprese che hanno almeno un lavoratore.

Come si vede, quindi, la formazione dei lavoratori deve essere effettuata all’inizio del rapporto di lavoro ed, inoltre, secondo quanto riportato negli altri commi dell’articolo 37, deve avvenire durante le ore lavorative e senza nessun onere economico per i lavoratori.

Per avere indicazioni più specifiche in merito alla tempistica, con cui devono essere svolti i corsi formazione sicurezza, è necessario, però, fare riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il punto 10 dell’Accordo, rifacendosi alla natura prevenzionistica della formazione, prevede che, il datore di lavoro provveda alla formazione dei nuovi assunti, addirittura, anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione. In questo ultimo caso il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. Tale termine, naturalmente, deve essere rispettato anche per i corsi di formazione sicurezza che riguardano i dirigenti ed i preposti.

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