Cartella sanitaria e di rischio

Che cosa è la cartella sanitaria e di rischio? Questa è una delle domanda che frequentemente ci viene rivolta. Per questo motivo, Bio Invent, abbiamo deciso di fare chiarezza in merito.

In questo articolo dunque non solo spiegheremo che cos'è la cartella sanitaria e di rischio, ma forniremo tutte le informazioni necessarie sia su chi costituisce la cartella sanitaria e di rischio e dove, queste ultime, vengono conservate. 

Prima di procedere dunque, è bene fare una premessa: per ogni lavoratore viene istituita la suddetta cartella sanitaria e di rischio e, periodicamente, viene aggiornata. In una cartella sanitaria si riporta il giudizio di idoneità di ciascun lavoratore e in particolare, si fa riferimento alle sue condizioni psicofisiche, ai risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione a rischi specifici.

La cartella sanitaria deve soddisfare i requisiti minimi riportati nell’Allegato 3A del D.Lgs.81/08 e può essere conservata su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto all’art. 53 (in conformità a quanto previsto da decreto sulla tenuta dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali).

La Cartella Sanitaria di Rischio

Quali sono le caratteristiche di una Cartella Sanitaria di Richio? Al fine di semplificare la lettura del seguente artiolo, si è scelto di riportare tutti i punti nel seguente elenco:

  1. deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera c);

  2. deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera c);
  3. nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve essere concordato con il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera c);
  4. deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro (vedi Allegato 3A);
  5. deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle informazioni relative alle modalità di conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa (vedi Allegato 3A);
  6. su richiesta deve esserne fornita copia al lavoratore;
  7. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere consegnata la documentazione sanitaria dal medico competente al lavoratore, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera e);
  8. in caso di cessazione dell’incarico il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d).

Nelle aziende in cui vi è rischio di esposizione ad agenti pericolosi cancerogeni, mutageni o biologici (gr. III e IV) la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di istituire ed aggiornare un registro dei lavoratori esposti.

Nel caso di lavoratori esposti tali agenti, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL - la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro dei lavoratori esposti, sempre con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso (per l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni secondo le modalità contenute nel D.M. 155/07).

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