Sanzioni: tutte le sanzioni previste per il Datore di Lavoro

sanzioni datore di lavoro

Per chi non è avvezzo alla materia, il D.Lgs. 81/08 ha dato chiare disposizione in materia disciplinatoria indicando, complessivamente, anche quelle che possono essere le sanzioni nei confronti del Datore di Lavoro e di tutte le figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale

Prima di passare all'elenco disciplinatorio, la normativa prevede tre categorie di responsabilità:

  • Giuridica
  • Penale
  • Civile
  • Amministrativa.

All'interno di queste categorie poi vi è un'ulteriore distinzione tra responsabilità individuali che possono essere soggettive e oggettive. In questa pagina non andremo ad analizzare il significato di ognuna di queste responsabilità ma andremo a riassumere e a riportare quelle che sono le violazioni con le relative sanzioni previste in caso di inadempimento a carico del Datore di Lavoro. 

Tutte le ammende sono da aumentare del 9.60% in relazione a quanto emanato dalla L.99/2013

Violazione

Sanzione

Mancato documento di  valutazione  rischi

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da   2000€ a 4000€

Mancata nomina RSPP

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500€ a 6.400€

Forniture  DPI

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500€ a 6000€

Designazione addetti antincendio evacuazione
Primo soccorso

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200€  a 5.200€

Formazione lavoratori

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200€ a 5.200€

Informazione lavoratori

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200€ a 5.200€

Mancato invio lavoratori a visita medica per quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria

Ammenda da 2.000€ a 4.000€

Adibire i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 4.500 €

Contratti appalto d’opera e somministrazione.

Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi;

Informazioni sui rischi agli appaltatori

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a 4000€

Deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di pericolo grave e immediato

Ammenda da 2.000€ a 4.000€

Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute fornendo tempestivamente a RLS il DVR

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a
4.000€

Le Imprese Famigliari possono incorre nelle seguenti sanzioni (D.Lgs. 81/08):

Violazione

Sanzione

 

Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI

   

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 €

 

Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto

I Lavoratori Autonomi possono incorrere nelle seguenti sanzioni (D.Lgs. 81/08):

Violazione

Sanzione

Mancato utilizzo di attrezzature conformi e mancato utilizzo di idonei DPI

Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 €

Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto

Sospensione dell’attività (D.Lgs. 81/08)

Secondo le disposizioni del TU (Testo Unico per la Sicurezza) gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi:

  • impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
  • reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio;
  • gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione. In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle indicate nell’allegato I al TU:
  • mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
  • mancata elaborazione del Piano di Emergenza;
  • mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione;
  • mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
  • mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  • mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.

La Procedura

Il D.Lgs. 81/08 prescrive che la violazione degli obblighi previsti costituisce reato: illecito penale.

  • Il reato esiste anche in assenza di conseguenze dannose in caso di violazione di norme prevenzionali.
  • L’azione penale è obbligatoria in caso di lesioni gravi (prognosi definitiva superiore a 40 gg) o con danno permanente.
  • Le violazioni delle norme penali sono sanzionate dalla Magistratura
  • La sanzione penale prevista per la violazione delle norme previdenziali è, di norma, un’ammenda ma, nei casi più gravi è previsto l’arresto.

Il D. Lgs. 758/94 prevede il sistema sanzionatorio relativo alle pene alternative dell’arresto o dell’ammenda.

Procedimento Penale

Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato il procedimento penale è sospeso sino alla comunicazione dell’ufficiale di P.G. circa l’ottemperanza o meno della prescrizione e dell’avvenuto pagamento della sanzione.

Nel caso di inadempimento della prescrizione l’ufficiale di P.G.

  • Comunica al P.M. le scadenze dei termini
  • Il P.M. avvia le procedure di legge
  • La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione o l’assunzione di prove mediante incidente probatorio, sequestro preventivo o altri atti urgenti di indagine preliminare
  • La contravvenzione si estingue al pagamento della somma prevista
  • Il P.M. richiede l’archiviazione

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