Corsi sicurezza lavoro: organizzazione e figure della formazione
La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro è uno degli obblighi fondamentali per il datore di lavoro. Essa è regolamentata, oltre che dal D.Lgs 81/08, soprattutto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, al cui interno vengono fornite precise indicazioni, su come devono essere progettati e svolti i corsi sulla sicurezza sul lavoro.
Per approfondire questa tematica ed in particolare quella relativa alle figure, che si occupano dell’organizzazione dei percorsi formativi, si può fare riferimento ad un’ottima pubblicazione della ASL di Monza-Brianza, intitolata: “Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Guida per le imprese”.
Secondo quanto riportato dal Documento le principali figure deputate alla “costruzione” dei corsi sicurezza lavoro sono le seguenti:
- Soggetto organizzatore
- Responsabile del progetto formativo
- Docente-formatore
- Tutor
Il soggetto organizzatore è colui che organizza l’evento formativo; può essere un ente di formazione, un consulente esterno, oppure il datore di lavoro stesso. I suoi compiti principali riguardano:
- La nomina del Responsabile del progetto formativo
- La definizione della composizione dell’aula, ad esempio in base al settore ATECO di appartenenza oppure ai gruppi omogenei di lavoratori;
- La composizione numerica dell’aula in rapporto alla metodologia didattica che si vuole utilizzare. Alcune tecniche di insegnamento (esercitazioni, simulazioni, giochi) non risultano efficaci con un numero di discenti superiore alle 20-25 unità. Per altre, come ad esempio il training on the job, il numero deve essere ancora più esiguo. In generale è comunque consigliabile non superare mai le 35 unità per ogni evento formativo.
Se il corso è svolto in modalità e-learning, il soggetto erogatore deve verificare che la piattaforma sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa, in particolar modo per quanto riguarda la fruibilità e l’accessibilità dei contenuti.
Il Responsabile del progetto formativo è colui, che coordina la progettazione del corso sia per la parte didattica sia per la parte organizzativa. Si può occupare anche dell’attività amministrativa e contabile. Tale ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro, dallo RSPP, da un docente oppure da un ente di formazione (o formatore) esterno; presuppone delle solide competenze in materia di organizzazione di processi formativi. I suoi compiti sono:
- Verifica della coerenza del corso con il DVR e con le esigenze formative aziendali;
- Programmazione delle attività e gestione delle risorse;
- Verifica dei requisiti dei docenti;
- Definizione dei contenuti in base alle caratteristiche dei discenti (genere, età, lingua, scolarizzazione, ecc…);
- Gestione del registro presenze.
Il docente-formatore ha un ruolo fondamentale nello svolgimento del corso. Egli deve essere in grado di provocare un cambiamento nella percezione e negli atteggiamenti che i discendenti hanno rispetto alla sicurezza sul lavoro. Tale cambiamento deve essere ottenuto integrando le proprie conoscenze professionali con le tecniche di formazione più adatte alle caratteristiche dei discenti. I requisiti dei formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono riportati nel D.M. del 6 marzo 2014.
Infine, il tutor è una figura che supporta e aiuta il discente durante tutto il percorso formativo. Pur essendo una figura obbligatoria solamente per i corsi sicurezza lavoro svolti in modalità e-learning, può avere una valenza positiva anche nei corsi in aula. I principali compiti del tutor sono:
- Promozione presso i docenti delle esigenze formative dei corsisti;
- Monitoraggio dell’apprendimento e del gradimento delle lezioni;
- Organizzazione spaziale dell’aula in modo da favorire l’interazione e la discussione tra i discenti.
L’attività di tutor può essere svolta dal docente stesso oppure da personale in possesso di adeguata esperienza nel campo dei corsi di sicurezza sul lavoro.
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