Esposizione ai Campi Elettromagnetici e Sorveglianza Sanitaria
L’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa viene definita Sorveglianza Sanitaria. Di tutto ciò si occupa il Medico Competente che ”andrà ad operare secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).”
Tuttavia all’interno del convegno “dBAincontri2016 -Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela” tenutosi il 21 ottobre 2016 a Bologna, un intervento ha trattato la Sorveglianza Sanitaria in correlazione all’esposizione ai campi elettromagnetici (ECM).
Fabriziomaria Gobba (cattedra di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienza Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) nel suo intervento dal titolo “La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici: indicazioni operative”, ha avuto modo di approfondire alcuni aspetti sul Decreto Legislativo del 01 agosto 2016, n° 159. Nello specifico, il decreto reca “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE” citando anche quelle che sono le varie modifiche al D.Lgs. 81/2008 (TU).
All’interno dell’intervento vengono inserite le novità legate alle definizioni e le indicazioni per la valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione.
Viene segnalato che bisogna prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
- La frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
- I valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208 del TU;
- Effetti biofisici diretti;
- Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
all’interno della normativa viene citato “…in particolare soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza” (art. 209, comma 5, lett. D) TU. In realtà una lista vera e propria non esiste, nella “Guida non vincolante di buone prassi” è solo esemplificativa così come attualmente i dati a disposizione risultano essere insufficienti per ottenere conclusioni pratiche.
- Qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c) del TU.
Durante l’intervento, viene indicato l’articolo 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi), indicando che “sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprende misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti di cui all’articolo 207” Così il Datore di Lavoro secondo l’articolo 183 adatta le misure alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e valutare singolarmente i lavoratori seguendo le informazioni indicate dall’articolo 210-bis.
Il relatore da diverse indicazioni riguardanti i lavoratori particolarmente sensibili al rischio:
- “un rischio significativo potrebbe essere presente anche per livelli di esposizione inferiori ai VLE” (valori limite di esposizione);
- “importanza di una corretta e completa informazione e formazione in particolare per quanto riguarda quanto noto relativamente alle condizioni che possono comportare tale particolare suscettibilità;
- presupposto essenziale affinché il lavoratore sia in condizione di segnalarle tempestivamente al Medico Competente, ad es. mediante richiesta di visita ai sensi dell’art. 41;
- aziende ove non esista un Medico competente: è possibile avvalersi di Enti Pubblici, ad es. di Commissioni mediche pubbliche ai sensi dall’art. 5, comma 3, della legge 300/70”.
La Sorveglianza Sanitaria, effettuata periodicamente, viene valutata anche in baso all’appartenenza a queste categorie a rischio di cui l’articolo 183. L’organi di vigilanza, con eventuale provvedimento motivato, può disporre diverse periodicità rispetto a quelle indicate dal Medico Competente. Importante è la comunicazione da parte dei dipendenti eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla salute valutando insieme al Datore di Lavoro, in base all’articolo 41, un eventuale controllo medico e, ove necessario, una sorveglianza sanitaria appropriata.
Sulla base delle visite mediche, abbiamo due gruppi distinti:
- “Lavoratori che non presentano specifiche condizioni fisiologiche/patologiche che comportano ‘particolare sensibilità al rischio’;
- Lavoratori con ‘particolare sensibilità al rischio’”.
Indicazioni specifiche vengono date anche sul contenuto della sorveglianza sanitaria (SS):
- “aspetto particolarmente problematico;
- ‘protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati’ (art.25, b), e ‘secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice Etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)’ (art. 39, comma 1);
- non esistono, né sono al momento ipotizzabili, dei possibili indicatori biologici di esposizione/dose ai CEM, né sono stati sviluppati indicatori di effetto biologico precoce (a differenza da vari agenti tossici industriali)”.
- E in assenza di indicatori di esposizione/effetto precoce, sono possibili, ad esempio, “visite mediche preventive e periodiche essenzialmente mirate:
- alla evidenziazione di possibili effetti sia diretti che indiretti;
- alla individuazione e gestione dei lavoratori con condizioni di particolare sensibilità al rischio”.
Di seguito indicazioni aggiuntive tramite il pdf dal titolo “La Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici: indicazioni operative” a cura di Fabriziomaria Gobba.
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