I corsi di formazione sulla sicurezza nel “sistema scuola”

La tutela della sicurezza nel mondo della scuola è da sempre considerata una tematica molto delicata, per via delle particolarità che contraddistinguono questo settore lavorativo. La scuola, infatti, si configura come un ambiente a partecipazione mista, dove gli studenti e i lavoratori sono soggetti in molti casi ai medesimi rischi. In questo contesto risulta interessante approfondire il ruolo dei corsi di formazione sulla sicurezza come strumento di diffusione della cultura della sicurezza nel “sistema scuola”.

Secondo quanto riportato in un recente documento dal titolo “La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori della scuola secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011”(Regione Piemonte – Direzione Sanità) il coinvolgimento nella gestione della sicurezza di tutte le figure che operano nella scuola, ivi compresi gli studenti, oltre a costituire un’efficace strategia di prevenzione degli infortuni, garantisce una maggiore sensibilizzazione delle future generazioni di lavoratori.

In favore di un approccio didattico ed aggregativo alla sicurezza si è da sempre schierata l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU – OSHA). In una recente relazione intitolata “Occupational safety and health and education: whole-school approach”, l’Agenzia evidenzia, come l’educazione alla sicurezza sul lavoro dovrebbe essere inserita tra le materie di studio già dalla scuola materna. Ciò consentirebbe agli studenti di acquisire le competenze e gli atteggiamenti giusti nei confronti della sicurezza, favorendo, al contempo, l’applicazione di un approccio sistemico nella gestione della SSL nella scuola.

Nella normativa italiana, alcuni di questi elementi possono essere rintracciati nel concetto di equiparazione tra studenti e lavoratori del comparto scolastico. Questo concetto, introdotto dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/08, prevede, tra le altre cose, la frequentazione di corsi di formazione sulla sicurezza da parte degli alunni che svolgono attività didattica all’interno di laboratori di chimica, di fisica, di biologia, di informatica, ecc… Naturalmente l’equiparazione si concretizza solamente nel periodo in cui gli studenti sono impegnati in attività di laboratorio che prevedono l’utilizzo di particolari sostanze e attrezzature di lavoro. In questo caso il datore di lavoro, che nella maggior parte dei casi è individuato nel dirigente scolastico, deve obbligatoriamente:

  • nominare dei preposti tra i docenti che seguono gli alunni nelle attività considerate a rischio;
  • provvedere alla formazione ed all’aggiornamento periodico dei dirigenti e dei preposti (art. 37 co. 7 del D.Lgs. 81/08).
  • fornire agli allievi equiparati ai lavoratori i DPI previsti in fase di valutazione dei rischi.

Dal punto di vista dei contenuti, i corsi di formazione sulla sicurezza per gli studenti equiparati, devono essere: idonei al grado di esposizione ai rischi, adeguati alla fascia di età dei ragazzi/e e coerenti con i programmi didattici della scuola.

Restano esclusi dall’equiparazione gli allievi delle scuole materne ed elementari. In ogni caso, il datore di lavoro ha, comunque, l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi delle aule e delle attrezzature utilizzate per attività di laboratorio a scopo ludico-didattico.

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