Il ruolo del RSPP in relazione all'evoluzione normativa

La centralità della figura del RSPP è sicuramente uno dei capisaldi della sicurezza sul lavoro, soprattutto per l’enfatizzazione dell’approccio sistemico e programmatico, che il Legislatore ha voluto rimarcare con l’emanazione del D.Lgs. 81/08 e s.s.m. . Alla luce dell’evoluzione normativa che tale figura ha avuto negli ultimi anni e prendendo spunto da un’interessante documento pubblicato sul sito dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, risulta, pertanto, molto utile approfondire il discorso sui compiti e le responsabilità del RSPP.

Per cominciare bisogna sottolineare le novità introdotte dal Decreto del Fare. Per quanto attiene all’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel testo viene riportato che il datore di lavoro deve predisporre il SPP “prioritariamente” all’interno dell’azienda. Questa disposizione, resa necessaria da una procedura di infrazione contro l’Italia per mancata indicazione dei criteri di preferenza nella scelta fra servizio interno o esterno, potrebbe, però, gravare i datori di lavoro di ulteriori incombenze. In caso di ispezioni, infatti, potrebbe essere loro richiesto di giustificare la decisione di aver scelto un servizio esterno.

Ricordando che la designazione del RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 art. co. 1 lett. B), è opportuno segnalare come il TU sulla Sicurezza sul Lavoro preveda la possibilità, per le aziende con più siti produttivi, di predisporre un unico Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31 co. 8). Tale evenienza, praticabile anche per i “gruppi di imprese”, è naturalmente soggetta a determinate condizioni (scarsa autonomia finanziaria e tecnico funzionale dell’unità produttiva rispetto all’azienda centrale) e rientra nel principio di posizione sovraordinata. Secondo tale principio il datore di lavoro della “struttura centrale”, in virtù della propria funzione di impulso e coordinamento in materia di sicurezza aziendale, deve fornire assistenza alle singole unità produttive (o imprese), che per motivi tecnico-finanziari non possano adempiere agli obblighi di legge.

Per quanto riguarda il discorso relativo alle responsabilità del RSPP c’è da evidenziare, come negli ultimi anni, si stia affermando una tendenza giurisprudenziale, che attribuisce maggiori colpe ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. Se è vero, infatti, che il datore di lavoro è sempre chiamato a rispondere delle eventuali negligenze del RSPP da lui scelto, è altresì vero che, nel caso di eventi infortunistici o malattie professionali, riconducibili ad un comportamento omissivo o inadeguato del RSPP, quest’ultimo non può ritenersi sollevato da un’eventuale responsabilità per colpa professionale.

Infine, una considerazione a parte va fatta per quanto riguarda la prassi di delegare al RSPP l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro. Tale delega rende, di fatto, il RSPP un alter ego del datore di lavoro, da cui eredita oneri e responsabilità (amministrative e penali) in caso di incidente o tecnopatia.

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