Importanti novità sulla sicurezza dei lavoratori a contatto con sostanze cancerogene
Novità in ambito di regolamentazione sull’esposizione agli agenti cancerogeni.
Il 27 dicembre 2017 è stata pubblicata tramite la Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) n. 2398 del 12 dicembre 2017 che va a modificare la già presente direttiva 2004/37/CE sulla protezione di tutti i lavoratori contro quei rischi che derivano dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante lo svolgimento della propria mansione.
La direttiva, che entrerà in vigore il 16 gennaio 2018 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro e non oltre il 17 gennaio 2018.
Le principali modifiche riguardano:
1)La modifica dell’art. 6 dove viene aggiunto il comma: “Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) nelle loro relazioni presentate alla commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CE”, nel dettaglio:
- Le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
- Le quantità di sostanze utilizzate oppure di preparati contenenti gli agenti classificati cancerogeni o mutageni;
- Il numero di lavoratori esposti alle sostanze;
- La tipologia di prevenzione adottata;
- I tipi di DPI da utilizzare;
- Il tipo e il grado di esposizione;
- Vari casi di sostituzione.
2) Viene segnalata la modifica all’art. 14. “Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista (…) riveli un rischio per la salute o per la sicurezza. Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato”. Inoltre viene indicato sempre all’interno dell’art. 14: “Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere causati dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’attività lavorativa, devono essere notificati all’autorità responsabile”.
3) All’interno della normativa viene inserito l’art. 18 bis riguardante: “… la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze” (..) “Entro il primo trimestre 2019 la Commissione (…) valuta la possibilità di modificare l’ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. (…).”
In ultimo, segnaliamo la modifica all’allegato III di riferimento indicante “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse (articolo 16)”. Maggiori informazioni al seguente Link.
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