L'articolo 86 del D.lgs 81/08 in materia di controlli degli impianti elettrici
Il D.Lgs. 81/2008 ha mantenuto le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di impianti e apparecchiature elettriche. Il “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” tratta le materie della “verifiche periodiche”. L’articolo 86 del Testo Unico ha inserito ulteriori regimi di controlli degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro.
Parlando nello specifico ai locali medici, quotando il contenuto dei documenti prodotti dal Dipartimento DIT dell’Inail, dal titolo “Impianti elettrici nei locali medici: verifiche” curato da Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo e Maria Teresa Settino. Il documento non ha lo scopo solo di presentare le disposizioni legislative e normative, ma anche le indicazioni per la creazione degli impianti elettrici all’interno di strutture mediche e la conseguente verifica secondo normative vigenti.
Di seguito, riportiamo un breve paragrafo dell’articolo 86 del Testo Unico:
Articolo 86 - Verifiche e controlli
1.Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità e i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Il d.lgs. 81/2008 ha inserito ulteriori regime di controllo degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Il termine “controllo”, che si differenzia dal termine “verifica” utilizzato “per le verifiche che devono essere effettuate ai sensi del DPR 462/01”. Nell’art. 86 il “controllo” si intende per le verifiche volte ad accertare il permanere delle condizioni di sicurezza.
Il documento continua parlando dei controlli ai sensi dell’art. 86 TU dove, per oggetto, si va ad intendere tutto l’impianto elettrico, inteso come impianto elettrico, messa a terra e scariche atmosferiche”. Tuttavia, il decreto comma2, art. 86 non è stato ancora emanato. Questo decreto avrebbe dovuto indicare le modalità e i criteri per procedere all’effettuazione dei controlli, rientrando quindi nell’ambito delle “verifiche”.
I controlli ex. Art. 86 TU rientrano all’interno della manutenzione ordinaria, per questo motivo possono essere svolti da un tecnico qualsiasi che a giudizio del datore di lavoro sappia effettuarli. Chi può effettuare i controlli naturalmente può essere:
- un professionista;
- il responsabile tecnico di impresa abilitata ai sensi del d.m.37/08;
- personale tecnico interno del datore di lavoro;
- personale tecnico esterno.
Ciò che appare evidente è che, i controlli, devono essere effettuati necessariamente da personale qualificato e competenti nei lavori di verifica, rispettivamente degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
Gli interventi sull’impianto che non rientrano all’interno della manutenzione ordinaria devono essere eseguiti solo da un’impresa installatrice o da un ufficio tecnico interno abilitati secondo il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Il documento, rivolgendosi al Datore di Lavoro, indica inoltre che può:
- “incaricare dei controlli sia il personale interno che esterno;
- deve necessariamente accertarsi che la persona incaricata abbia le competenze per un compito simile, altrimenti potrebbe non essere esente da colpa nel caso dovesse verificarsi qualche infortunio.”
L’esito di questi controlli deve necessariamente essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza, inoltre i controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 non vanno a sostituire le verifiche secondo i sensi del d.p.r. 462/01.
In allegato, trovate un documento che va a segnalare gli organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico per la verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 e il personale che lavora in tali organismi “non possono svolgere le normali attività di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici, pertanto non possono svolgere neanche i controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/2008.
“Impianti elettrici nei locali medici: verifiche” - PDF Download
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