La centralità dell'informazione dei lavoratori nella sicurezza sul lavoro

L’informazione dei lavoratori, unitamente alla formazione e all’addestramento, rappresenta uno dei maggiori esempi dell’affermazione dell’approccio “partecipativo” nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 81/08 (art. 2 let. bb), l’informazione è “il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”. In pratica, informare significa: fornire ai lavoratori delle conoscenze utili ad adottare modalità lavorative e comportamenti, in grado di garantire una maggiore sicurezza sul lavoro.

L’informazione ha un ruolo così importante da costituire un obbligo per il datore di lavoro e non solo per lui ma anche per i dirigenti, i preposti, gli RSPP e gli ASPP. Secondo quanto riportato nell’articolo 36 del TU sulla Sicurezza, il rappresentante legale di un’azienda deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore un’adeguata informazione:

  1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  2. sulle procedure riguardanti il primo soccorso, l’antincendio e l’evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza;
  3. sui nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e alla prevenzione incedi;
  4. sui nominativi dello RSPP e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e , qualora nominato, del Medico Competente.

Oltre a queste notizie di carattere generale, il datore di lavoro deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore informazioni particolari:

  1. sui rischi specifici a cui è esposto in relazione alla propria mansione;
  2. sui pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi;
  3. sulle misure di sicurezza e sulle disposizioni di prevenzione e protezione adottate in azienda.

Tali disposizioni sono valide per tutte le tipologie di lavoratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale) ad esclusione degli addetti ai servizi domestici.

L’informazione può essere erogata mediante diversi strumenti: opuscoli, fumetti, video, volantini, colloqui individuali o di gruppo, lezioni in aula, avvisi apposti nella bacheca aziendale, ecc … L’importante è che risulti adeguata, di facile comprensione in modo da agevolare i lavoratori con un basso tasso di scolarizzazione. Qualora fossero presenti lavoratori stranieri è necessario, che il datore di lavoro si accerti della reale comprensione della lingua, con cui vengono fornite le informazioni.

Al datore di lavoro (ed alle figure da lui delegate) per assolvere all’obbligo di informazione non basta solamente diffondere materiale informativo. Egli deve accertarsi che le notizie fornite siano state effettivamente recepite e soprattutto deve vigilare sulla reale attuazione delle disposizioni da lui impartite, da parte dei lavoratori. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il datore di lavoro ha “il dovere di educare il lavoratore a fare uso degli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllare assiduamente, a costo di diventare pedante, che il lavoratore abbia appreso la lezione ed abbia imparato a seguirla”.

Per concludere, bisogna sottolineare come l’informazione per essere efficace deve essere dinamica, ossia deve garantire un flusso di notizie continuo, in modo da consentire ai propri collaboratori di essere al corrente su eventuali nuovi rischi presenti in azienda. Solo così i lavoratori potranno essere maggiormente coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro.

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