Formazione del RSPP: ecco tutto quello che c'è da sapere

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La formazione del Datore di Lavoro RSPP, cioè di quei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSPP), è regolamentata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008.

Tuttavia, un'altra importante normativa da tenere conto quando parliamo di Formazione RSPP è l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, approvato il 21 dicembre 2011.

 

 

Secondo l'accordo infatti, i percorsi della Formazione RSPP sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio quali:

  • Rischio Basso (16 ore),
  • Rischio Medio (32 ore)
  • Rischio Alto (48 ore).

Il settore Ateco 2002 sancisce il monte ore di formazione da frequentare associandolo ad uno dei tre livelli di rischio.

Formazione RSPP: i moduli formativi obbligatori

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico

  1. il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  2. la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  3. la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
  4. il sistema istituzionale della prevenzione;
  5. i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
  6. il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

  1. i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  2. la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
  3. la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
  4. il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
  5. i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
  6. gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  7. il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
  8. la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  9. l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

  1. i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  2. il rischio da stress lavoro-correlato;
  3. i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
  4. i dispositivi di protezione individuale;
  5. la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori

  1. l’informazione, la formazione e l’addestramento;
  2. le tecniche di comunicazione;
  3. il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
  4. la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  5. natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.

Formazione RSPP: nuove modalità Introdotte dall'Accordo Stato-Regioni

All'interno delle metodologie didattiche per i corsi di formazione RSPP viene anche inserita la modalità di apprendimento e-Learning, consentita esclusivamente per la formazione su Modulo 1 - NormativoModulo 2 - Gestionale e per l'aggiornamento.

All'interno dell'Accordo Stato-Regioni del 2016 inoltre vengono fornite ulteriori informazioni legate alla formazione RSPP come Datore di Lavoro che vanno a chiarire alcuni aspetti che riguardano l'aggiornamento della formazione come durata e contenuti minimi per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione. 

Infatti, tra le “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, vengono riportate delle indicazioni indirizzate a tutti quei datori di lavoro che vanno a svolgere i compiti legati alla figura dell’RSPP:

  • un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;
  • analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

L’accordo stato regioni inoltre prevede che l’aggiornamento per i lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro intenzionati a svolgere i propri compiti del servizio di prevenzione e protezione e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, possono essere ricoperti tramite la partecipazione a convegni o incontri nella misura non superiore al 50% delle ore totali previste dal ruolo. Questo non prevede una verifica finale di apprendimento.

Formazione RSPP: le linee guida dei soggetti formatori

Prendendo in esame la lettera h del Paragrafo 1 dal titolo “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”, evidenzia come questa sia sostituita dagli organi paritetici definiti all’art. 2 comma 1 lettera e e del D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni indicate all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre la nota del paragrafo 1 è stata sostituita con: “Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.”

Queste strutture devono essere accreditate secondo modelli stabiliti a priore dalle singole Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita il 20 marzo 2008 inserendo un ulteriore vincolo inserito per aumentare l’affidabilità e il rigore didattico delle strutture formative.

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 precisa i criteri che le associazioni sindacali devono soddisfare come:

  • consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
  • ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
  • partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
  • partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

In definitiva, rispetto al testo originario, scompare dunque nel Paragrafo 1 il diretto riferimento agli enti bilaterali come possibili soggetti formatori.

Infine un ulteriore indicazione modificata dall'Accordo 2016 si riferisce alle modalità con cui può essere svolta la formazione e-learning: l'Allegato I dell'Accordo 2011 è infatti da intendersi sostituito dall'Allegato II dell'Accordo 2017 "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning"; un allegato che prevede numerose novità e cambiamenti, rispetto a quanto previsto nel 2011, e che presenteremo in futuri approfondimenti.

Approfondimenti:

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