La movimentazione di bassi carichi nel Documento di Valutazione dei Rischi
La movimentazione manuale dei carichi è da sempre considerata come uno dei rischi più facilmente riscontrabili in fase di valutazione. Ma quando l’attività riguarda la movimentazione di bassi carichi (sotto i 3 kg) per gran parte del turno lavorativo, la situazione non è altrettanto chiara. E’ obbligatorio effettuare la valutazione del rischio ed inserirla nel Documento di Valutazione dei Rischi ? E soprattutto, una tale attività ripetitiva può provocare danni alla salute dei lavoratori ?
Per rispondere a questi quesiti si può fare riferimento ad un contributo tratto da “Articolo 19”, il bollettino di informazione realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) per la rete degli RLS della provincia di Bologna.
La manipolazione di bassi carichi ad elevata frequenza non rientra nella “classica”accezione di movimentazione manuale dei carichi. Quest’ultima, infatti, è costituita da azioni di sollevamento, spinta e traino di carichi più o meno pesanti, ma comunque di peso superiore ai 3 kg. Tale attività può comportare dei rischi per la salute dei lavoratori, in quanto provoca delle patologie da sovraccarico biomeccanico, soprattutto nella zona dorso lombare. La valutazione dell’entità del rischio può essere calcolata applicando il metodo NIOSH.
Anche la movimentazione di bassi carichi, effettuata in maniera ripetitiva e con un’elevata frequenza d’azione, può provocare dei disturbi dovuti a sovraccarico biomeccanico, soprattutto se associata alle seguenti condizioni aggravanti:
- Lavoro svolto assumendo posture incongrue;
- Lavoro svolto con le braccia sollevate;
- Notevole impiego di forza;
- Utilizzo di attrezzature che producono vibrazioni.
In questi casi possono insorgere delle patologie agli arti superiori, fra cui le più frequenti sono:
- Patologie della spalla: periartriti, sindrome della cuffia dei rotatori;
- Epicondiliti del gomito
- Tendiniti del polso e della mano
- Sindrome del Tunnel Carpale.
In ragione di ciò, è quindi necessario includere tale tipologia di movimentazione all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, in quanto, come previsto dal D.Lgs 81/08, il datore di lavoro, con la collaborazione dello RSPP e del Medico Competente, ha l’obbligo di valutare tutti i rischi. L’Allegato XXXIII del succitato Decreto dà indicazioni su quale metodologia utilizzare per effettuare la valutazione. La norma tecnica ISO 11228 (nella terza parte) fornisce, anch’essa, degli utili consigli per la stima del rischio e per la predisposizione delle misure di miglioramento.
Pertanto, nel caso di un lavoratore che soffra di disturbi o patologie muscolo scheletriche agli arti superiori, il Medico Competente, prima di assegnare il giudizio di idoneità allo svolgimento di attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza, dovrà considerare, oltre al peso da spostare, anche la frequenza di azione, la postura del corpo e delle braccia nonché la forza impiegata.
Ti piace questa pagina? Condividila su Facebook!