La partecipazione del medico competente nella valutazione dei rischi
La collaborazione del medico competente nel processo di valutazione dei rischi è uno degli obblighi generali sanciti dall’art. 25 co. 1 del D.Lgs 81/08. Questa disposizione è così rilevante, che il Testo Unico sulla Sicurezza prevede delle sanzioni a carico del medico del lavoro, che ometta di fornire un’adeguata partecipazione alla fase di valutazione. Ciò costituisce un importante elemento di criticità che merita di essere approfondito, analizzando quali sono le indicazioni, le procedure e gli strumenti, che consentono al medico competente di assolvere all’obbligo di collaborazione.
Gran parte delle difficoltà emerse nella trattazione di questa tematica derivano da quanto riportato nell’art. 25 co. 1 del D.çgs. 81/08. La norma, infatti, stabilisce l’obbligo di collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi, ma non specifica le modalità attraverso le quali si deve concretizzare tale collaborazione. Per fornire delle risposte a questo interrogativo può essere utile riferirsi a quanto espresso nel corso del 74° Congresso Nazionale del SIMLII.
Secondo quanto riportato nel documento “La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in azienda”, lo svolgimento delle seguenti attività consente al medico del lavoro, di dimostrare il proprio apporto nella valutazione dei rischi:
- Sopralluogo negli ambienti di lavoro: momento centrale per l’acquisizione di informazioni relative ai rischi presenti sul luogo di lavoro;
- Colloqui con i lavoratori: acquisizione di informazioni sui rischi percepiti dai lavoratori;
- Predisposizione del monitoraggio biologico: analisi, singola o ripetuta nel tempo, di fluidi o tessuti biologici per documentare e quantificare l’interazione di un agente fisico, chimico o biologico con l’organismo. L’analisi dei dati del monitoraggio biologico consente, tra le altre cose, di ottenere informazioni collettive sui rischi per la salute dei lavoratori;
- Individuazione dei lavoratori sottoposti a controllo sanitario: indicazione al datore di lavoro dei lavoratori che sono esposti a rischi per la salute;
- Predisposizione della sorveglianza sanitaria: attività che consente di raccogliere informazioni sui rischi presenti in azienda e sugli effetti da essi provocati sia a livello individuale che a livello collettivo;
- Riunioni con il datore di lavoro, RSPP e RLS: incontri che consentono al medico competente di ottenere preziose informazioni per l’elaborazione e l’aggiornamento del protocollo sanitario.
Lo svolgimento di queste attività, unitamente all’invio del protocollo sanitario, consente al medico del lavoro, che opera all’interno di piccole e medie imprese, di dimostrare l’effettiva collaborazione nel processo di valutazione del rischio.
Quando il medico competente si trova ad operare in aziende più grandi può risultare opportuno (ma non obbligatorio) la redazione di uno specifico contributo sanitario da allegare al DVR. Questo contributo dovrà essere redatto al momento della nomina ed aggiornato ogni volta che intervengano delle modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro. La realizzazione del documento dovrebbe essere articolata in base alle seguenti fasi:
- Fase preparatoria: raccolta di tutte le informazioni disponibili tramite colloqui con il datore di lavoro, RSPP, RLS e lavoratori; consultazione del Registro degli infortuni, delle schede di sicurezza dei prodotti chimici, ecc….
- Valutazione analitica del ciclo produttivo e degli ambienti di lavoro mediante svolgimento del sopralluogo;
- Redazione del documento finale
Lo svolgimento di tutte queste procedure consentirà al medico competente, non solo di dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di collaborazione in caso di contenzioso, ma anche di riappropriarsi di un ruolo attivo e centrale nella valutazione del rischio e nella stesura del DVR.
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