La rivoluzione dei contratti a termine: il Decreto Dignità.
Numerose sono state le modifiche introdotte dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) che hanno portato un totale stravolgimento del mondo contrattuale a tempo determinato e in somministrazione.
Una delle norme fissa un tetto legale al numero di soggetti a tempo determinato e in somministrazione presenti in azienda, un tetto al numero di tempi determinati modificato con la legge di conversione.
Durante la conversione in legge, in vigore dal 12 agosto 2018, la modifica al comma 2 dell’articolo 31 dedicato dalla somministrazione nel caso in cui non fosse specificato diversamente all’interno dei CCNL collettivi. Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato non può accedere complessivamente il 30% degli indeterminati in forza in azienda al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
I limiti a cui incorrono i datori di lavoro a questo punto sono:
- Massimo 20% dei lavoratori a termine calcolato sul numero di indeterminati in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione – se non diversamente indicato mediante contratto collettivo;
- Massimo 30% di lavoratori a termine e soggetti inviati dalle Agenzie in somministrazione a tempo determinato, calcolato sugli indeterminati in forza dal 1° gennaio.
Pur in assenza di chiarimenti ministeriali per quanto riguarda le somministrazioni in corso all’11 agosto che dovessero eccedere il 30% si ritiene che l’azienda possa arrivare fino alla scadenza prevista senza dover cessare i rapporti anzitempo.
I limiti non valgono se presenti eventuali deroghe ad opera dei contratti collettivi. Nulla cambia per tutti quei datori di lavoro che applicano CCNL con clausole che fissano già un tetto a tempi determinati e somministrati a termine. Prendendo in esame il contratto collettivo Terziario – Confcommercio stabilisce che le assunzioni “effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva”.
Gli unici che sono legittimati a derogare in materia sono i contratti collettivi, nazionali o territoriali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oltre ai contratti aziendali stipulati da RSA o RSU.
Nel caso in cui fosse un dipendente a tempo determinato a superare il limite legale o contrattuale si applica una sanzione amministrativa:
- Il 20% della retribuzione del dipendente in eccesso per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, se il numero dei soggetti assunti in violazione del limite è pari a 1;
- Il 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, se il numero dei lavoratori assunti in violazione è superiore a 1.
E’ comunque esclusa la trasformazione a tempo indeterminato. Al contrario, in caso di mancato rispetto del 30% il somministrato può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. Sanzione che ha indubbiamente una portata maggiore rispetto a quella prevista per i tempi determinati.
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