La tutela della sicurezza sul lavoro nelle società sportive dilettantistiche
Il mondo dello sport dilettantistico è uno dei settori di attività su cui si è meno dibattuto in termini di sicurezza sul lavoro. Eppure, al suo interno operano diverse figure professionali che, come tutte le altre categorie di lavoratori, sono soggette a rischi ed incidenti.
Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, bisogna subito chiarire che le associazioni sportive rientrano nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08. Secondo quanto riportato nella normativa di settore, le attività lavorative svolte all’interno di un associazione sportiva, non godono di un particolare tipo di natura giuridica in materia di sicurezza sul lavoro. Lo stesso D.Lgs. 81/08 non cita il comparto sportivo nell’elenco delle attività escluse dal suo campo di applicazione. Ciò significa, ad esempio, che anche le società sportive dilettantistiche, come tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, hanno l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, così come introdotto dalle recenti modifiche al D.Lgs. 81/08.
Tuttavia, per capire quali sono gli adempimenti previsti per le associazioni che svolgono attività sportiva, bisogna comprendere con esattezza, se il rapporto di lavoro che intercorre con i propri collaboratori è di tipo subordinato o non subordinato.
I lavoratori che prestano la loro opera all’interno di società sportive dilettantistiche possono essere suddivisi nelle seguenti mansioni:
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Personale addetto alla didattica: istruttori, animatori ecc…
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Personale amministrativo: addetti alla segreteria, tesorieri ecc…
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Personale addetto alla gestione delle infrastrutture e degli impianti sportivi: manutentori, custodi, addetti alle pulizie, giardinieri ecc…
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Personale medico: medici, fisioterapisti ecc…
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Personale che svolge attività sportiva agonistica: atleti, allenatori, direttori sportivi ecc…
Questi collaboratori possono operare come volontari (a titolo gratuito) oppure come lavoratori subordinati stipendiati dalle associazioni. Nel primo caso, secondo quanto disposto nel Decreto Legge 69/13 (Decreto del Fare) proprio in riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, saranno applicate le stesse disposizioni previste per i lavoratori autonomi, ossia:
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Utilizzo di attrezzature conformi ai requisiti di legge
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Adozione ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale in conformità con le prescrizioni di legge
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Adozione di apposito tesserino di riconoscimento corredato di foto e dati anagrafici da esibire durante lo svolgimento di attività lavorative in regime di appalto o subappalto.
Per i collaboratori che svolgono la propria attività come stipendiati dalle associazioni,bisogna fare ulteriore chiarezza, per determinare se si tratta di lavoratori autonomi o subordinati. I requisiti per definire un rapporto di lavoro come subordinato vengono forniti direttamente dalla Corte Costituzionale. La Suprema Corte, infatti, ha più volte ribadito che gli elementi qualificanti per definire la natura di un rapporto di lavoro come subordinato sono i seguenti:
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Potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del collaboratore
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Integrazione della prestazione fornita dal lavoratore all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro.
In presenza di lavoratori subordinati il datore di lavoro dell’associazione deve attivarsi per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e nello specifico: effettuare la valutazione del rischio; redigere il Documento di Valutazione dei Rischi; nominare un RSPP o svolgerne egli stesso i compiti. Una volta effettuati questi primi adempimenti, in base alle risultanze della valutazione del rischio il datore di lavoro dovrà adoperarsi per i successivi adempimenti (formazione ed informazione di tutti i lavoratori, formazione degli addetti alle emergenze, ecc…) e predisporre le misure di sicurezza atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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