Nuovo Regolamento Europeo sui DPI: novità e modifiche

Con decorrenza al 21 aprile 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale. Entrato formalmente in vigore da oramai due anni, andrà ad abrogare la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.

Rispetto a quanto contenuto nel decreto legislativo del 4 dicembre 1992, il nuovo Regolamento ha leggermente modificato la divisione in categorie dei DPI contenuta nell’allegato I del Regolamento 2016/425, la quale finisce per avere conseguenze sullo stesso D. Lgs. 81/2008 e sugli allegati.

Secondo il nuovo Regolamento, i dispositivi indirizzati alla protezione individuale degli utilizzatori sono tre:

Categoria I comprende i seguenti rischi minimi:

  • Lesioni meccaniche superficiali;
  • Contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • Condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II include i rischi diversi da quelli presenti nella precedente e successiva categoria.

Categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono creare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • Sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • Atmosfere con carenza di ossigeno;
  • Agenti biologici nocivi;
  • Radiazioni ionizzanti;
  • Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • Ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai -50 °C o inferiore:
  • Cadute dall’alto;
  • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • Annegamento;
  • Tagli da seghe a catena portatili;
  • Getti ad alta pressione;
  • Ferite da proiettile o da coltello;
  • Rumore nocivo.

La Categoria di rischio dei DPI, come indicato nella Valutazione di Conformità del Capo IV, è particolarmente importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI. La dichiarazione di conformità UE segue comunque il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Appare evidente come la necessità di normative applicative specifiche sia stata avvertita anche dal legislatore che nella legge 25 ottobre 2017, n. 163Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017” prevedendo un aggiornamento della normativa già presente, con riferimento al tema delle sanzioni e delle notifiche che saranno trattate indicativamente entro il 21 novembre 2018.

Di seguito proponiamo l’art. 6 della legge 163/2017:

Art. 6

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;

d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;

g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguenze più rilevanti della prossima applicazione del regolamento UE 2016/425

L’applicazione e la vicina scadenza del 21 aprile 2018 comporterà sicuramente parecchie modifiche alla legislazione nazionale, soprattutto per tutti coloro che fanno riferimento all’abrogazione del D.E. 89/686/CEE. Il regolamento infatti va a sostituire il D.LGS. 475/92 emanata per il recepimento a livello nazionale della sopra citata direttiva.

La sua modifica e/o abrogazione comporterà a sua volta la modifica dell’articolo 76 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 (Requisiti dei DPI) nel quale, come unico requisito base, si dice che il DPI deve essere conforme alle norme di cui al D. Lgs. 475/92.

Una delle novità importanti riguarda inoltre l’inserimento di una terza categoria di DPI indicati come grandi rischi o “salvavita” per la vecchia direttiva o D. Lgs. 475/92, nella quale sono inseriti i dispositivi di protezione dell’udito precedentemente inseriti nella seconda categoria.

Di seguito proponiamo quelle che sono le novità sostanziali del nuovo regolamento:

Punto 1.3.4 – relativo a “Indumenti protettivi contenenti dispositivi amovibili”
Punto 1.4 – Istruzioni e informazioni del fabbricante – i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione; - k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate; - l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE - Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI - Punto 3.8.2 – Dispositivi conduttori (Lavori sotto tensione)

Una delle novità per i produttori di DPI di prima categoria consiste nel fatto che devono prevedere il “Controllo interno della produzione” (Modulo A) non richiesto dalla legislazione precedente.

Altro grosso problema per il quale al momento non si riesce a recuperare indicazione è rappresentato dalla gestione del periodo di interregno di un anno tra il regolamento e la direttiva che viene abrogata dal 21 aprile 2018 ma per alcuni aspetti resta in vigore fino al 21 aprile 2019.

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 - PDF Download

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