Responsabilità del Datore di Lavoro sulla mancanza di un'adeguata formazione
La formazione in ambito lavorativo è un tema sulla quale non è possibile sorvolare. Nel corso degli ultimi anni sono molte le sentenze della cassazione che sono tornate ad occuparsi dell’argomento sulla sua obbligatorietà e sulla responsabilità nei luoghi di lavoro.
Di seguito riportiamo due delle ultime sentenze dove, nella sentenza n.39057 del 10 agosto 2017 (omessa formazione con presenza di attività di lavoro subordinante mascherata da lavoro autonomo e la sentenza n. 38528 del 02 agosto 2017 relativa ad un infortunio mortale in acciaieria per mancanza di una corretta formazione sull’utilizzo delle attrezzature e informazione e addestramento per i lavoratori.
La sentenza della Cassazione Penale n. 47470 del 16 ottobre 2017 affronta invece il ricorso relativo ad una condanna per infortunio ad un lavoratore che, nel riparare velocemente un motore, utilizzò un carrello elevatore non assolutamente adatto per la mansione. Durante la sentenza il ricorrente, proponendo un ricorso tramite cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale (cit)” è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, in data 12.04.2013, in riferimento al reato di cui all'art. 590 cod. pen.”
La sentenza inoltre fa eco alla precedente in quanto La corte regolatrice chiarì già in passato che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.
A tale riguardo le norme antinfortunistiche, sono destinate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori affrontano le proprie ore lavorative, precisando:
- Sicurezza sul Lavoro: obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità.
- Esclusione dell’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’errato comportamento del lavoratore infortunato e sia risultato causa dell’evento.
- Il comportamento scorretto, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
Su tale argomento inoltre la giurisprudenza di legittimità ha in passato sottolineato più volte che la colpa eventuale concorrente del lavoratore non può giustificare in alcun modo alcuna efficacia esentante sui soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686).
Inoltre la Cassazione ha anche individuato come la Corte territoriale ha insindacabilmente escluso l’errore dovuto dal carattere della condotta posta in essere dal lavoratore infortunato, in considerazione del fatto che il lavoratore non solo non era stato adeguatamente formato ma, evidente era che il dipendente seguendo la prassi aziendale utilizzava un muletto elevatore assolutamente inadatto.
In definitiva, seguendo questo, come i ricorsi segnalati ad inizio articolo, appare evidente come sia importante per la corretta prassi aziendale informare e formare i dipendenti, così come l’utilizzo di attrezzature adeguate allo svolgimento della mansione.
In allegato l’art. 590 del Codice Penale a cui la sentenza fa riferimento:
Art. 590
Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
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