Responsabilità e sorveglianza nell'alternanza scuola-lavoro
Già altre volte ci siamo fermati sull’argomento attraverso il nostro articolo "Una corretta sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola" con lo scopo di favorire un reale sviluppo sulla cultura della sicurezza all’interno del nostro paese. Importante infatti è lo sviluppo di una metodologia di apprendimento di tipo attivo che possa focalizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione agli infortuni e malattie di tipo professionale.
Partiamo oggi sugli aspetti organizzativi, sulle responsabilità, sui compiti di formazione e sulla sorveglianza sanitaria legati al percorso formativo dato dall’alternanza scuola-lavoro.
All’interno dell’intervento di Roberto Curtolo dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana dal titolo “Sicurezza in alternanza scuola lavoro”, si ricorda l’importanza degli adempimenti del dirigente scolastico e i vari compiti delle aziende.
L’istituzione scolastica infatti, nell’avviare lo studente a tale percorso, è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza connesse alla sua organizzazione assicurando anche le relative misure di prevenzione e gestione garantendo la tutela degli allievi inserendoli in contesti sicuri, così come curando la loro corretta informazione-formazione.
Il dirigente scolastico nello specifico, è tenuto a:
- Formare gli studenti con un corso sulla sicurezza generale (rif. Doc. Inail 2013: “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”);
- Garantirne la sorveglianza sanitaria quando necessario secondo l’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 con successive modifiche e integrazioni, mediante visita preventiva da parte del medico competente dell’istituto scolastica attraverso convenzioni attivate dagli USR con le ASL o altre strutture pubbliche;
- Assicurazione presente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti;
- Assicurazione per la responsabilità civile contro terzi;
- Designa un tutor interno correttamente formato per la materia di sicurezza.
L’Azienda al contrario dovrà:
- Integrare la formazione già precedentemente erogata dall’istituto scolastico informando l’allievo sui rischi generali e specifici dell’azienda, riferendosi naturalmente alla mansione a cui sarà adibito, così come le misure di prevenzione ed emergenza in atto;
- Se lo prevede, fornire i D.P.I. nel caso in cui la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
- Individua un tutor aziendale con competenze in materia di sicurezza.
La formazione, inoltre verrà suddivisa in due fasi:
- Generica. Svolta dalla scuola con durata non inferiore alle 4 ore e tratterà temi quali: concetti di rischi, danno, prevenzione, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- Specifica. A carico dell’azienda ospitante che, nel caso in cui non potesse occuparsene, dovrà delegare una scuola di formazione con apposita convenzione scritta. La durata dovrà essere calibrata in base alla classificazione dei settori di rischio.
In definitiva nell’alternanza scuola lavoro spetterà:
- All’allievo di attenersi alle norme di sicurezza apprese durante i corsi di formazione e alle disposizioni dell’azienda ospitante
- Al tutor scolastico rilevare e segnalare eventuali situazioni meritevoli di attenzione per ragioni legate alla sicurezza e la salute dello studente;
- Al tutor aziendale che dovrà sovrintendere e vigilare sullo studente in azienda.
Di seguito, inseriamo inoltre alcuni punti fissi legati al percorso formativo contenuti all’interno dell’intervento:
- “la formazione è sempre obbligatoria, di norma quella generale a carico della scuola e quella specifica e addestramento a carico dell’impresa;
- la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo in pochi casi;
- l’obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende dalla durata della esposizione, tranne che per i VT (videoterminali, ndr);
- la sorveglianza sanitaria può essere soddisfatta dal medico competente della scuola o da quello dell’azienda;
- nei confronti degli allievi ospitati nelle imprese non si costituiscono rapporti di lavoro;
- in nessun caso lo studente minorenne acquisisce la qualifica di lavoratore minore e quindi non rientra nel campo di applicazione della legge 977/67;
- la ratio di queste scelte è che l’apprendimento si realizza tramite affiancamento e non esecuzione diretta;
- ai sensi del D.L.vo 81/2008 tuttavia gli allievi in alternanza sono equiparati a lavoratori;
- la scuola dovrà valutare i rischi connessi alla organizzazione dell’alternanza e assicurare le misure di prevenzione e la gestione del rischio;
- nel reperire le aziende disponibili la sicurezza deve essere considerata requisito imprescindibile;
- utili per il conseguimento di questo obiettivo sono accordi con associazioni datoriali e OO.SS.;
- le UUSSLL possono fornire linee di indirizzo per la stipula di convenzioni con le aziende”.Già altre volte ci siamo fermati sull’argomenti attraverso (INSERIRE ARTICOLI) con lo scopo di favorire un reale sviluppo sulla cultura della sicurezza all’interno del nostro paese. Importante infatti è lo sviluppo di una metodologia di apprendimento di tipo attivo che possa focalizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione agli infortuni e malattie di tipo professionale.
Ti piace questa pagina? Condividila su Facebook!