Rischio biologico 81/08: Normativa di sicurezza sul Covid 19
Il Sars-Covid 19 è il virus che nel 2020 ha costretto tutto il mondo a correre ai ripari per salvaguardare la popolazione da una pandemia globale, simile a quella che ricorda l'influenza spagnola degli inizi del '900.
L’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che appartiene agli “agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08”.
Nolti dei rischi lavorativi infatti si concentrano in luoghi principalmente di sosta o di transito di un numero consistente di persone come, ad esempio, aree pubbliche, aperte al pubblico oppure destinate ad eventi, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro.
Alcuni Coronavirus infatti possono essere trasmetti da persona a persona generalmente mediante diversi metodi:
- La via primaria rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette (saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani toccandosi occhi, bocca o naso)
- Via secondaria, in casi estremi, attraverso contaminazione fecale
Perciò è importante che le persone che presentino disturbi para-influenzali rispettino le misure igieniche princiquali quali tossire o starnutire in un fazzoletto o all'interno del gomito, lavare le mani frequentemente o utilizzare prodotti a base di alcol e gettare i fazzolettini utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso.
Rischio Biologico e COVID-19
Se in passato, in merito all'ambito di sicurezza sul lavoro, erano previste delle normative da rispettare, ad oggi tale misure preventive non esistono più.
Il Datore di Lavoro dovrà provvedere alla valutazione del Rischio Biologico nel caso in cui l'attività comporti la possibilità di essere esposti a un "agente biologico (microrganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano) che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. (V. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008). La classificazione degli agenti biologici e la loro effettiva assegnazione ad una classe di appartenenza sono determinati da diversi fattori quali: l'infettività, la patogenicità, la neutralizzabilità e la virulenza.
Sulla base di questi fattori possiamo anche capire come il Datore di Lavoro dovrà comportarsi nei riguardi dell'agente biologico.
Di seguito proponiamo un caso esempio che suggerisce come il Datore di Lavoro dovrebbe comportarsi in caso di esposizione o possibile esposizione ad un agente patogeno.
CASO ESEMPIO - Esposizione da Covid-19 generico, non rientrante nel rischio specifico (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, uffici, etc..)
Nel caso in cui, all'interno del DVR, non sia stata inserita la sezione relativa al Rischio Biologico generico, sarà importante che il Datore di Lavoro provveda a redigerla.
Data tuttavia la natura "nuova" del patogeno e alla sua alta virulenza, il Datore di Lavoro può decidere di inserire un'integrazione al Rischio Biologico Generico inserendo anche questo nuovo agente patogeno. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza, la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19, è genericamente connessa alla comprensenza di esseri umani sul sito di lavoro.
In questo caso sarà importante verificare se sia stata svolta una corretta formazione e informazione ai propri dipendenti sulla Gestione del Rischio Biologico Generico. Il Datore di Lavoro in sinergia con il Medico Competente, il RSPP, l'RLS e gli ASPP, dovrà far applicare quelli che sono i comportamenti corretti per arginare e prevenire il contagio all'interno dell'ambiente di lavoro.
Prevenzione degli ambienti di Lavoro e Covid-19
Pulizia degli ambienti
Le normali procedure di pulizia dovranno essere svolte all'interno dell'ambiente di lavoro, ovviamente, nel caso in cui dovesse esplodere un caso all'interno dell'attività sarà importante seguire alcune regole per la corretta sanificazione:
- A causa della sopravvivenza del virus nell'ambiente, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati;
- Per le superfici che possono subire danni si possono utilizzare sostanze composte da etanolo al 70% dopo la pulizia con sostanze neutre
- Il personale di pulizia dovrà utilizzare i DPI previsti (mascherine FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti e camice monouso)
- Importante concentrarsi sulle superfici toccate spesso come muri, porte, finestre e servizi igienici e sanitari
- Le tende o altri tessuti dovranno essere lavati con acqua calda a 90°C e detergente (se non possibile utilizzare prodotti come candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Di seguito è possibile vedere una lista delle superfici da sottoporre al trattamento. Ovviamente si tratta di una lista variabile anche in base all'attività:
- Scrivania
- Sedie
- Schermi
- Tavoli
- Porte
- Muri
- Finestre
- Maniglie
- Tastiere
- Tavoli
- Pulsantiere
- Telefoni
- Interruttori
- Telecomandi
Dispositivi di Protezione Individuale e Covid-19 (DPI)
Secondo l'art. 74 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"
A seguito della Valutazione dei Rischi il Datore di Lavoro, deve identificare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, quindi, individuare i DPI utili a ridurli identificando le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per lavoratori.
I lavoratori dal canto loro, secondo gli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i, avranno l'obbligo di utilizzare i DPI nel modo corretto rispettando, inoltre le istruzioni fornite dai preposti e averne cura, non apportare modifiche ai DPI, segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione, verificarne l'integrità prima dell'uso e seguire le procedure aziendali per la riconsegna degli stessi una volta terminata la mansione lavorativa che ne richiede l'utilizzo.
In breve, a seguito della Valutazione dei Rischi, i DPI consoni nel ridurre il rischio contagio da COVID-19 sono: protezione delle vie respiratporie, protezione degli occhi, delle mani e del corpo.
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