RLS: la sua figura all'interno dell'industria 4.0
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 l’RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è quella persona che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute e sicurezza durante lo svolgimento della propria attività.
La funzione di controllo è legata anche a determinati fondamenti normativi, ad esempio l’art. 46 della Costituzione sul diritto dei lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende così come l’articolo 9 della legge del 20 maggio del 1970 che sancisce il diritto dei lavoratori attraverso la funzione dei propri rappresentanti di controllare la corretta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La figura dell’RLS
Importante è ricordare come la figura dell’RLS individuato anche all’interno dell’ordinamento dell’Unione Europea con la direttiva 89/391/CE, è una figura necessaria per l’interesse pubblico alla tutela di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro e può assumere la veste di:
- RLS aziendale;
- RLS territoriale o di comparto;
- RLS di sito produttivo.
Le funzioni dell’RLS
Nell’articolo 50 vengono indicate le attribuzioni del RLS, ricordando che le modalità dell’esercizio sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale. Le prerogative restano le stesse sia per RLS aziendale che RLST, inoltre:
- alcune vengono indicate come vere attribuzioni/funzioni;
- altre sono diritti/poteri funzionali alle prime;
- presenti sono i doveri e responsabilità così come le tutele e garanzie;
- Tra le funzioni partecipative ritroviamo quelle sul diritto di informare e diritto di consultazione.
Non bisogna naturalmente dimenticare che l’RLS non dispone di alcun potere decisionale finale, infatti egli è interlocutore del datore di lavoro e di altri soggetti, tuttavia non deve esserci un’interpretazione restrittiva delle sue attribuzioni.
Ma quali sono i diritti di informazione? Basta andare ad analizzare i suddetti articoli:
- Articolo 50, co. 1, lett. e): indica la ricezione di informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- Articolo 50, co. 5: in caso di appalto, l’RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI;
- Articolo 50, co. 1, lettera f): riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
E i diritti di consultazione?
La consultazione è una forma di partecipazione debole, il diritto del consultato va ad esprimere un parere preventivo di cui il consultante potrebbe anche non tenere conto, l’RLS ha il diritto di essere consultato in tutta una serie di materie e con riferimento a determinate decisioni aziendali:
- “art. 50, co. 1, lett. a): è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi ed all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda” (o u.p., unità produttive). “La valutazione resta una responsabilità ed una prerogativa esclusiva del datore di lavoro”;
- lett. c): “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico competente (attribuzione nuova!);
- lett. d): è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 TU (f. dei lavoratori e dei loro rappresentanti): attribuzione ‘nuova’! Prima del 2008 riferita solo agli addetti alle emergenze;
- lett. i): in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, ‘di norma’ viene sentito e può formulare osservazioni;
- lett. l): ha diritto di partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 TU (che si svolge nelle aziende o u.p. con più di 15 dipendenti tra datore, RSPP, medico competente, RLS). Nel corso della riunione il datore sottopone all'esame dei partecipanti, tra l’altro, il DVR”.
Ed il suo rapporto con il Documento di Valutazione dei rischi (DVR)?
Secondo l’articolo 50, co. 4, il RLS ha diritto di ricevere su richiesta una copia del DVR così come, secondo l’art. 18 co. 1, lett. n-o, il datore di lavoro e eventuali dirigenti devono dare la possibilità ai lavoratori di verificare, tramite l RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consegnare tempestivamente al RLS copia del DVR e consentirgli di accedere ai dati sugli infortuni sul lavoro. L’art. 18, come modificato nel 2009 specifica che la consegna del documento può avvenire anche mediante supporto informatico.
Articolo tratto dal documento “ Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, a cura di Elena Pasqualetto (Associato di Diritto del Lavoro, Università degli Studi Padova), intervento al convegno “Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai tempi dell’industria 4.0 Quale ruolo? Riflessioni e proposte”
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